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DETRAIBILITA’ IRPEF DELLA PROVVIGIONE CORRISPOSTA AL MEDIATORE IMMOBILIARE PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

L'art. 35, comma 22 bis del D.L. 223 / 06, convertito in Legge 248 /06, prevede che dal 1° luglio 2007 l' acquirente di un immobile possa detrarre dall' IRPEF il 19% degli oneri sostenuti per i compensi di provvigione corrisposti al mediatore.

Si tratta delle provvigioni versate a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La norma, con locuzione più ampia, si riferisce “ai compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire  ad abitazione principale”.

Tali somme, per espressa statuizione normativa, rilevano ai fini della detrazione per un importo non superiore ad euro 1.000,00 per ciascuna annualità.
Pertanto, la misura massima della detrazione fruibile in ciascun periodo d’imposta risulta pari al19% di € 1.000,00 (ovverosia, ad € 190,00).
Come rilevato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/2006, la previsione della detraibilità della provvigione corrisposta dall’acquirente all’agenzia immobiliare si ricollega all’obbligo di indicare negli atti di cessione degli immobili l’eventuale importo relativo alle spese di intermediazione, introdotto dall’art. 35 co. 22 del DL 223/2006.

 


 
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